Obbligo formazione per docenti di classi con alunni con disabilità, senza esonero dal servizio.
I docenti, in base al CCNL di riferimento, hanno diritto annualmente alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio. La legge di Bilancio prevede però che per quest’ultime, nell’anno 2021, rivolte ai docenti sulla tematica relativa all’inclusione scolastica, tale esonero non sarà possibile.
La formazione: un diritto per tutto il personale
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, secondo quanto riportato dal CCNL di riferimento, costituisce un diritto per tutto il personale in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Per i docenti, le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Le attività formative dei docenti sono inserite all’interno del Piano formativo d’istituto che è parte integrante del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.
Tra le iniziative di formazione spesso adottate dai collegi docenti delle istituzioni scolastiche rientrano:
- didattica per competenze attraverso nuove metodologie di apprendimento attive laboratoriali e digitali;
- formazione disciplinare per il miglioramento degli esiti degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese
- formazione sull’inclusione rispetto alla disabilità, ai DSA e agli alunni stranieri (insegnamento italiano L2).
Non solo gli specializzati sul sostegno – Tutti i docenti devono acquisire competenze e metodologie sull’inclusione scolastica
Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto un incremento del Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all’articolo 1, comma 125, della Legge n. 107 del 2015. La cifra, come riportato al comma 961 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrisponde a 10 milioni di euro per l’anno 2021 con la specifica finalità di formare i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie.
“Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il fondo incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021:
- È destinato a tutti i docenti non in possesso della specializzazione che insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile.
- Il monte orario di formazione non può essere inferiore a 25 ore.
- Sono esonerati i docenti già in possesso della specializzazione.
- Non sono previste forme di esonero per chi deve frequentare il corso.
Emerge pertanto un contrasto tra la Legge di Bilancio che NON prevede esonero dal servizio e il CCNL che invece lo prevede.
Nello specifico secondo la manovra 2021:
“Per non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d’istituto per la frequenza dei corsi di formazione”
Mentre per quanto concerne l’Articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/09:
“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”
In caso di conflitto tra le due fonti, la legge continua a prevalere sul contratto collettivo, salvo che il quest’ultimo introduca un trattamento migliorativo a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge. Ad oggi non risulta che la nuova norma di Bilancio preveda l’inderogabilità del vincolo (no esonero dal servizio) da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali. Si attendono ulteriori sviluppi.
FONTE: Orizzonte scuola; Scuola Informa